Trust

Istituto di matrice anglosassone in cui un soggetto (settlor) trasferisce beni a un fiduciario (trustee) perché li gestisca a favore di beneficiari. Strumento patrimoniale, riconosciuto in Italia dalla Convenzione dell'Aja del 1985.

T

Il trust è un istituto giuridico di matrice anglosassone in cui un soggetto, il settlor (disponente), trasferisce la titolarità di determinati beni a un altro soggetto, il trustee (fiduciario), perché li amministri secondo regole stabilite e a favore di beneficiari designati.

La struttura

I tre soggetti del trust sono:

  1. Settlor: chi trasferisce i beni nel trust e ne stabilisce le regole
  2. Trustee: chi diventa formalmente proprietario dei beni e li amministra
  3. Beneficiari: chi riceverà i beni o i loro frutti secondo le regole del trust

Talvolta è previsto anche un protector (guardiano) che vigila sull’operato del trustee.

Riconoscimento in Italia

L’Italia non ha una legge sul trust ma riconosce i trust costituiti secondo leggi straniere grazie alla Convenzione dell’Aja del 1985 (recepita con la legge 364/1989).

Tipologie

Le principali distinzioni operative sono:

  • Trust revocabile / irrevocabile
  • Trust discrezionale / fisso
  • Trust opaco / trasparente (rilevante per la fiscalità italiana)

Funzioni

Il trust è usato per: protezione patrimoniale, pianificazione successoria, gestione di patrimoni di soggetti vulnerabili (minori, disabili), beneficenza, segregazione di beni in operazioni complesse.