L’esterovestizione indica la situazione in cui una società formalmente costituita all’estero viene considerata fiscalmente residente in Italia, perché nel territorio italiano si trova la sua sede di direzione effettiva o la sua gestione ordinaria in via principale.
Il fondamento normativo
L’articolo 73 del TUIR individua tre criteri alternativi di residenza per le società: sede legale, sede di direzione effettiva, gestione ordinaria in via principale nel territorio dello Stato. È sufficiente che uno solo sussista per la maggior parte del periodo d’imposta.
L’elemento decisivo
La sede di direzione effettiva è il luogo in cui vengono assunte le decisioni strategiche e gestionali. Si accerta con elementi di fatto: dove si trovano gli amministratori, dove si tengono le riunioni, da dove partono le istruzioni operative, chi movimenta i conti.
Le conseguenze
Il riconoscimento della residenza italiana comporta l’obbligo di dichiarare in Italia il reddito ovunque prodotto, il recupero delle imposte, le sanzioni per omessa dichiarazione e, oltre determinate soglie, possibili profili penali.
Come si previene
Non con espedienti formali, ma con la sostanza: amministratori realmente presenti nel Paese estero, autonomia decisionale effettiva, struttura operativa reale.
Approfondimento: Esterovestizione: quando una società estera è italiana.