Il Principato di Monaco è la giurisdizione a fiscalità nulla più vicina all’Italia. Anche per questo è tra le più osservate dall’amministrazione finanziaria italiana.
Il regime fiscale
Monaco non applica imposta sul reddito delle persone fisiche ai propri residenti. Non esistono imposte patrimoniali ordinarie né imposte di successione in linea retta.
Esiste un’eccezione storica rilevante: in forza della convenzione con la Francia, i cittadini francesi residenti a Monaco restano in larga misura soggetti all’imposizione francese. È la dimostrazione che la fiscalità nulla di Monaco è una condizione concessa dal contesto internazionale, non un diritto assoluto.
Le imprese che realizzano una quota significativa del fatturato fuori dal Principato sono soggette a un’imposta sugli utili.
Come si ottiene la residenza
Il permesso di soggiorno monegasco — la carte de séjour — richiede tre condizioni:
Un alloggio nel Principato, adeguato alla composizione del nucleo familiare, dimostrato con un contratto di locazione registrato di durata almeno annuale oppure con un atto di proprietà.
Mezzi finanziari sufficienti. Chi non svolge attività lavorativa locale dimostra l’autonomia economica tipicamente attraverso un deposito presso una banca monegasca, accompagnato da una lettera di referenza dell’istituto. Le soglie comunemente riferite dagli operatori partono dall’ordine dei 500.000 euro, ma non si tratta di un importo fissato per legge: la valutazione è caso per caso, e le banche applicano proprie procedure di accettazione.
Assenza di precedenti penali, con certificati relativi ai Paesi di residenza degli ultimi anni.
Il percorso è progressivo: una prima carta temporanea di durata annuale, poi carte di durata crescente al maturare dell’anzianità di residenza.
Un dettaglio spesso ignorato: nemmeno i cittadini dell’Unione europea possono trasferirsi liberamente. La libera circolazione non si applica, perché Monaco non è uno Stato membro. Ogni straniero, qualunque sia il passaporto, deve ottenere la carta di soggiorno. I cittadini extra-UE devono inoltre procurarsi preventivamente un visto di lungo soggiorno francese, in forza della convenzione franco-monegasca.
Il nodo italiano, che qui è particolarmente stretto
Monaco figura nell’elenco degli Stati a fiscalità privilegiata rilevante per le persone fisiche. La conseguenza è nell’articolo 2, comma 2-bis del TUIR: per i cittadini italiani cancellati dall’anagrafe e trasferiti in uno di quegli Stati opera una presunzione di residenza fiscale in Italia, salvo prova contraria.
L’onere della prova è quindi rovesciato. Non è l’amministrazione a dover dimostrare che si è rimasti residenti: è il contribuente a dover dimostrare di essersi effettivamente trasferito.
La vicinanza geografica aggrava il problema anziché attenuarlo. Chi risiede formalmente a Monaco ma continua a lavorare, curare interessi e mantenere la famiglia a poche decine di chilometri di distanza si trova nella condizione più difficile da difendere.
Come leggerla
Monaco funziona per chi vi si stabilisce realmente e dispone di patrimoni tali da rendere sostenibile un costo della vita tra i più alti al mondo, in un territorio di due chilometri quadrati.
Non funziona come indirizzo di comodo, ed è probabilmente la giurisdizione in cui questa distinzione viene verificata con maggiore attenzione.
Riferimenti: art. 2, co. 2-bis TUIR; convenzione fiscale franco-monegasca del 1963. I requisiti di soggiorno vanno verificati presso la Section des Résidents del Principato.
Questa pagina descrive come funziona lo strumento, non se convenga a chi legge: quella valutazione dipende da una posizione che il testo non conosce. Per un esame del caso specifico esiste una pagina dedicata.