Non tutte le giurisdizioni sono uguali agli occhi dell’ordinamento italiano. La collocazione di un Paese in una lista o nell’altra produce conseguenze concrete, che vale la pena conoscere prima di scegliere dove aprire un conto o una società.

Le liste rilevanti

Non esiste una sola lista, ed è una delle fonti di confusione più comuni.

Lista UE

L’Unione europea mantiene un elenco delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, aggiornato periodicamente dal Consiglio. Comprende una lista principale e una lista di Paesi sotto monitoraggio che hanno assunto impegni di riforma.

I criteri riguardano trasparenza fiscale, equità dell’imposizione e attuazione degli standard internazionali contro l’erosione della base imponibile.

Riferimenti nazionali italiani

L’ordinamento italiano contiene diversi riferimenti a Stati e territori a regime fiscale privilegiato, utilizzati in ambiti differenti: monitoraggio fiscale e sanzioni, disciplina CFC, deducibilità dei costi, presunzioni in materia di residenza.

Un elemento importante: i perimetri non coincidono necessariamente tra un ambito e l’altro. Un Paese può rilevare per una disciplina e non per un’altra. È uno dei motivi per cui la materia richiede verifica puntuale e non ragionamenti generali.

Standard OCSE

L’OCSE valuta le giurisdizioni sull’effettiva attuazione dello scambio automatico di informazioni e sulla trasparenza. È il quadro entro cui opera il CRS.

Cosa cambia in pratica

Detenere attività in una giurisdizione considerata a fiscalità privilegiata o non collaborativa comporta, per un residente italiano:

Sanzioni più severe in caso di omessa o infedele compilazione del Quadro RW. La forbice sanzionatoria è significativamente più ampia rispetto ai Paesi collaborativi.

Presunzione a sfavore. Per determinate giurisdizioni opera una presunzione legale secondo cui le somme non dichiarate costituiscono redditi sottratti a tassazione. L’onere di dimostrare il contrario ricade sul contribuente — un ribaltamento sostanziale della posizione processuale.

Termini di accertamento. In presenza di determinate condizioni i termini per l’accertamento possono essere più ampi.

Limiti alla deducibilità di costi derivanti da operazioni con soggetti localizzati in tali giurisdizioni, salva la dimostrazione dell’effettività dell’operazione e dell’interesse economico.

Attenzione bancaria. Al di là del profilo fiscale, gli intermediari applicano procedure di verifica rafforzata sui rapporti collegati a queste giurisdizioni. Nella pratica questo si traduce in maggiore difficoltà ad aprire e mantenere conti.

Le liste cambiano

È il punto operativo più importante di questo articolo: gli elenchi vengono aggiornati periodicamente. Un Paese può uscire da una lista dopo aver adottato riforme, o entrarvi.

Non ha quindi senso memorizzare un elenco: ha senso verificarlo alla data in cui si valuta l’operazione, sulle fonti ufficiali — il Consiglio dell’Unione europea per la lista UE, la normativa e la prassi dell’Agenzia delle Entrate per i riferimenti nazionali.

La lettura corretta

Essere in una lista non significa che operare con quel Paese sia illegale. Significa che l’ordinamento applica maggiore attenzione, sanzioni più pesanti in caso di errore e presunzioni meno favorevoli.

Per un’attività reale e correttamente dichiarata, la conseguenza è un onere documentale più alto. Per un’attività non dichiarata, la conseguenza è un rischio molto più severo.

— Nota

Questa pagina descrive come funziona lo strumento, non se convenga a chi legge: quella valutazione dipende da una posizione che il testo non conosce. Per un esame del caso specifico esiste una pagina dedicata.

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