Aprire un conto all’estero è perfettamente legale. Non dichiararlo non lo è. E dal 2017, grazie allo scambio automatico di informazioni, la distanza tra le due situazioni si è ridotta a pochi mesi.
Come funziona il CRS
Il Common Reporting Standard obbliga gli intermediari finanziari dei Paesi aderenti a identificare i titolari di conto non residenti e a trasmettere i relativi dati alla propria autorità fiscale, che li inoltra automaticamente all’autorità del Paese di residenza del titolare.
Per un residente fiscale italiano con un conto in uno dei Paesi aderenti, questo significa che l’Agenzia delle Entrate riceve annualmente le informazioni su quel conto.
Quali dati vengono trasmessi
In linea generale:
- Identità del titolare e del titolare effettivo, quando il conto è intestato a un’entità
- Numero identificativo del conto e dati dell’istituto
- Saldo o valore alla fine del periodo di riferimento
- Importi lordi di interessi, dividendi e altri proventi accreditati
- Corrispettivi lordi da cessione di attività finanziarie
Non viene trasmesso il dettaglio delle singole transazioni. Ma saldo e proventi sono sufficienti a incrociare la posizione con la dichiarazione presentata.
Chi non aderisce
L’eccezione più rilevante sono gli Stati Uniti, che non applicano il CRS ma il proprio sistema FATCA, basato su accordi bilaterali. FATCA è costruito per far affluire informazioni verso gli Stati Uniti; la reciprocità verso gli altri Paesi opera in misura più limitata.
Questa asimmetria è nota e discussa a livello internazionale. Va però detto chiaramente che non costituisce una zona franca: gli obblighi dichiarativi italiani restano integralmente in capo al contribuente, indipendentemente da quali informazioni l’amministrazione riceva per via automatica.
Le lettere di compliance
Sono le comunicazioni con cui l’Agenzia segnala di aver rilevato un’anomalia tra i dati ricevuti dall’estero e quanto dichiarato. Non sono accertamenti: sono inviti a verificare e, se del caso, regolarizzare.
Le origini più frequenti dell’anomalia:
- Quadro RW non compilato per un conto estero esistente
- Valori indicati non corrispondenti a quelli comunicati dall’intermediario
- Proventi esteri non riportati tra i redditi
- Conti aperti anni prima e semplicemente dimenticati
Cosa fare se arriva
Non ignorarla. Il silenzio non fa cadere la questione: la fa evolvere in accertamento, con sanzioni piene.
Verificare prima di rispondere. Capita che l’anomalia derivi da un errore di segnalazione dell’intermediario estero, da un’errata identificazione della residenza o da una duplicazione. In quei casi va documentata la posizione corretta.
Valutare il ravvedimento operoso. Se l’omissione c’è stata, l’ordinamento consente di regolarizzare spontaneamente con sanzioni ridotte in misura tanto maggiore quanto più tempestivo è l’intervento. È quasi sempre la via meno costosa.
Farsi assistere. La quantificazione delle sanzioni, il calcolo del ravvedimento e la ricostruzione di più annualità sono attività tecniche in cui l’improvvisazione costa più della parcella.
Il punto
Il CRS non ha reso illegale nulla che prima fosse legale. Ha reso visibile ciò che prima poteva restare invisibile.
La conseguenza pratica per chi pianifica una strategia patrimoniale internazionale è che qualunque struttura basata sulla non conoscibilità delle informazioni da parte dell’amministrazione è, oggi, una struttura fragile. Quelle che reggono si basano su un principio diverso: essere dichiarate e, nella sostanza, corrette.
Vedi anche: Quadro RW e la voce CRS del glossario.
Questa pagina descrive come funziona lo strumento, non se convenga a chi legge: quella valutazione dipende da una posizione che il testo non conosce. Per un esame del caso specifico esiste una pagina dedicata.